Alle regole
precedenti, vanno aggiunti altri criteri che derivano direttamente dal buon senso:
A) La rete è
utilizzata come strumento di lavoro da molti utenti. Nessuno di costoro ha tempo di
leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e dunque non di interesse
generale.
B) Qualunque
attività che appesantisca il traffico o i servizi sulla rete, quali per esempio il
trasferimento di archivi voluminosi o l’invio di messaggi di posta elettronica
contenenti grossi allegati ad un gran numero di destinatari, deteriora il rendimento
complessivo in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulla rete. In particolare
si raccomanda di:
-
effettuare i trasferimenti di archivi in
orari diversi da quelli di massima operatività (per esempio di notte), tenendo presenti
le eventuali differenze di fuso orario;
-
non inviare per posta elettronica grosse
moli di dati; indicare (ove possibile) la locazione (URL) dei dati nel messaggio,
rendendoli disponibili per il prelievo o la consultazione sulla rete.
C) Vi sono
sulla rete una serie di siti server (file server) che contengono, in copia aggiornata,
documentazione, software ed altri oggetti disponibili sulla rete. Informatevi
preventivamente su quale sia il nodo server più accessibile per voi. Se un file è
disponibile su di esso o localmente, non vi è alcuna ragione per prenderlo dalla rete,
impegnando inutilmente la linea e impiegando un tempo sicuramente maggiore per il
trasferimento.
D)
Il
software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di
varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di
utilizzarlo, modificarlo o re-distribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque modo e
sotto qualunque forma.
E)
Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali:
-
violare la sicurezza di archivi e
computers della rete;
-
violare la privacy di altri utenti della
rete, leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata;
-
compromettere il funzionamento della rete
e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.)
costruiti appositamente;
costituiscono dei veri e propri crimini
elettronici e come tali sono punibili dalla legge.